1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di vigilanza sono, a tutti gli effetti di legge, considerati pubblici ufficiali e sono di seguito denominati «guardie giurate».
2. Alle guardie giurate competono qualifica e attribuzione proprie dei pubblici ufficiali, come determinate dalle leggi vigenti in materia.
3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel corso dello svolgimento del servizio.