Art. 1.
(Attribuzioni).

      1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di vigilanza sono, a tutti gli effetti di legge, considerati pubblici ufficiali e sono di seguito denominati «guardie giurate».
      2. Alle guardie giurate competono qualifica e attribuzione proprie dei pubblici ufficiali, come determinate dalle leggi vigenti in materia.
      3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel corso dello svolgimento del servizio.